1. Audit antincendio:
L’Audit Antincendio consiste nella valutazione presso l’attività soggetta al controllo dei VVF di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza antincendio al fine di stabilire in quale misura i criteri di Prevenzione Incendi siano stati soddisfatti o meno ed in che modo si possa intervenire per compensare le eventuali criticità.
Servizi:
2. Progettazione Antincendio
La progettazione antincendio ha lo scopo di individuare il fabbisogno di provvedimenti di sicurezza in relazione alla situazione dei rischi presenti e di promuovere la scelta delle soluzioni tecniche atte a conseguire gli obiettivi della sicurezza antincendio. Partendo dal presupposto che “la sicurezza antincendio costituisce uno dei requisiti essenziali ai quali devono rispondere le opere di costruzione (D.P.R. 246/1993)”, lo Studio Mistretta & Co., attraverso l’elaborazione del Progetto antincendio, sviluppa le strategie più idonee per conseguire gli obiettivi generali di sicurezza antincendio, garantendo efficaci soluzioni sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. A secondo della tipologia di attività soggetta al controllo dei V.V.F. ed al diverso grado di rischio classificato in categoria (A)-(B)-(C), i procedimenti di prevenzione incendi si differenziano nel seguente modo:
Attività di categoria (A):
Il progetto antincendio viene presentato contestualmente alla SCIA VVF senza la necessità di preventiva approvazione.
Entro 60 giorni:
Categoria A : Controllo a campione, rilascio Verbale Visita Tecnica
Servizi:
Attività di Categoria (B) e (C):
(Rif. art. 3 DPR 151/2011 - art. 3 DM 7/8/2012)
Il responsabile/titolare delle attività soggette di categoria B e C, deve presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto antincendio al fine di ottenere il Parere di Conformità, redatto da Professionista/tecnico abilitato e comprendente la seguente documentazione:
Entro 30 giorni: si può integrare la documentazione incompleta o irregolare
Entro 60 giorni: Il Comando rilascia il Parere di Conformità (positivo, positivo condizionato, negativo)
Servizi:
3. Istanza di Deroga
(Rif. art. 7 DPR 151/2011 - art. 6 DM 7/8/2012)
L’istituto della deroga consente di sanare situazioni in cui non si possono rispettare integralmente le regole tecniche antincendio. La deroga viene trasmessa al Comando, che entro 30 giorni, dopo aver rilasciato un motivato parere, la trasmette alla Direzione Regionale dei VVF. Il Direttore, sentito il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R) per la prevenzione incendi, si pronuncia entro 60 giorni comunicandolo al Comando e al Richiedente.
Documentazione da allegare:
Servizi:
4. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Antincendio
I servizi di assistenza nella presentazione dell’istanza di SCIA antincendio presso il competente Comando dei VVF consistono principalmente:
Servizi:
Direzione Lavori Antincendio:
Responsabile della SCIA Antincendio:
SCIA VVF ed Asseverazione tecnica antincendio
(Rif. art. 4 DPR 151/2011 - art. 4 DM 7/8/2012)
Il responsabile/titolare delle attività soggette di Categoria (A), (B), (C), prima dell’esercizio delle stesse, deve presentare la SCIA VVF corredata della documentazione necessaria per consentire le verifiche di competenza del Comando. La ricevuta di presentazione costituisce il nulla osta all’esercizio dell’attività ai fini antincendio (sostituendo il CPI). Le modalità di presentazione dell’istanza di SCIA VVF si differenziano a seconda della categoria di rischio:
Documentazione Categoria (A):
Documentazione Categoria (B) e (C):
Tempistiche: Entro 60 giorni:
Categoria A e B: Controllo a campione, rilascio Verbale Visita Tecnica
Categoria C: Controllo obbligatorio, rilascio Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
5. Rinnovo periodico della conformità Antincendio (ex Rinnovo CPI)
Servizi:
Attestazione di Rinnovo Periodico di conformità antincendio:
(Rif. art. 5 DPR 151/2011 - art. 5 DM 7/8/2012)
L’Attestazione di Rinnovo delle attività soggette (categoria A,B,C), deve essere presentata al Comando, tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista:
ogni 5 anni: tutte le attività (escluse attività n.6,7,8,64,71,77)
ogni 10 anni per le seguenti attività:
Attività n.6: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
Attività n.7:Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi
Attività n.8: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
Attività n.64:Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
Attività n.71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Attività n.72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
Attività n.77:Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m
Documentazione da allegare:
6. Certificazioni Antincendio
Le certificazioni antincendio che il Professionista antincendio può redigere utilizzando gli appositi modelli ministeriali ed allegare alla SCIA VVF sono le seguenti:
1) CERT. REI (mod. PIN 2.2-2012): Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
2) DICH. PROD (mod. PIN 2.3-2012): Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte;
3) DICH. IMP. (mod. PIN 2.4-2012): Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell' impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08) redatta dall’installatore dell’impianto (es: impianto di evacuazione del fumo e del calore, ecc) per il quale sia stato redatto il progetto dell’impianto stesso.
4) CERT. IMP. (mod. PIN 2.5-2012): Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del DM 37/08) sottoscritto da Professionista antincendio e per il quale non sia stato redatto il progetto dell’impianto stesso.
7. Fire Safety Engineering (Ingegneria della sicurezza antincendio):
L’emanazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi costituisce ad oggi lo strumento più aggiornato per la determinazione di misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello derivante dal pieno rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi. Esso si basa su un approccio ingegneristico – prestazionale meglio conosciuto come Fire Safety Engineering,ai sensi del DM 09/05/2007, che risulta essere un valido approccio per la determinazione di soluzioni in deroga e una valida soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi o soluzioni per cui non esiste una specifica norma prescrittiva.
Attraverso nostri collaboratori e partner altamente qualificati e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei VVF, affrontiamo il processo di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio seguendo 3 fasi:
PRIMA FASE - (Analisi preliminare)
In questa fase, in collaborazione con il competente Comando provinciale dei VVF, vengono formalizzati i passaggi che individuano le condizioni rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta in relazione agli obiettivi.
SECONDA FASE - (Analisi quantitativa)
Definiti gli scenari, nella seconda fase dell’iter progettuale si passa al calcolo ed all’analisi quantitativa, che permettono di definire il progetto da presentare per la definitiva approvazione dei VVF.
TERZA FASE - (Sistema di gestione della sicurezza antincendio - SGSA)
A completamento del progetto, si predispone lo strumento che permetterà di mantenere efficienti le misure di sicurezza adottate, ovvero il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA).